Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
    (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 

La legge n. 3/2018 di riordino delle professioni sanitarie ha modificato il DLCPS n. 233/1946 prevedendo la modifica della composizione dell'Organo interno di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

dal 1° gennaio 2021 la durata del Collegio è quadriennale, così come tutti gli altri organi istituzionali dell'Ordini sanitari. I membri sono 3 più un supplente, sono eletti dalle asseblee elettorali degi iscritti agli Albi. Il Presidente del Collegio invece deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali e come tale non è eletto ma nominato sulla base di un bando pubblico.

Per consultare la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024 clicca QUI