Pubblichiamo un estratto aggiornato, curato dal Presidente Dr. Stefano Falcinelli, degli articoli di legge e del Codice di Deontologia medica che danno indicazioni relative all’obbligo di testimonianza da parte dei professionisti sanitari medici e del segreto professionale:

Documento scaricabile: pdf Appunti sull’obbligo di testimonianza e segreto professionale (88 KB)

Dal Codice di Procedura Penale:

Art. 256.

Dovere di esibizione e segreti.

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, (1) e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova siaessenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di unsegreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.

(1) Le parole: “nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto” sono state inserite dall’art. 8, comma 6, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 200.

Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

  1. i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
  2. gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
  3. i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
  4. gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 201.
Segreto di ufficio.

1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria , i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 commi 2 e 3.

Dal Codice di Deontologia Medica del 18 Maggio 2014

Art. 10
Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza  testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.

Art. 11
Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12
Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

Commento : l’art.256 del CPP prevede che “le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente…gli atti e i documenti…salvo che non dichiarino per iscritto che si tratti di..segreto inerente al loro ufficio o professione”.

Ove il medico intenda eccepire il segreto professionale, sarà poi l’autorità giudiziaria a decidere se procedere ugualmente o meno.

Il Codice di Deontologia Medica pone l’obbligo del segreto, derogabile per giusta causa (denuncia e referto all’autorità giudiziaria, denuncie sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) e pone espressamente il divieto a rendere testimonianza.

Si può ritenere che la giusta causa sia rappresentata anche dall’adempimento di un dovere, dalla legittima difesa e dallo stato di necessità.

L’adempimento di un dovere può ritenersi anche il rispetto dell’ordine di esibizione, tuttavia il medico che ravvisi nella consegna della documentazione medica richiesta una violazione del segreto professionale può dichiarare per iscritto che la documentazione in oggetto concerne ed è tutelata dall’obbligo di segreto professionale.