Pubblichiamo la circolare relativa alla nuova disciplina dell'obblligo vaccinale ai sensi del DL n. 172-2021:

Ravenna, Prot. N. _5286_ del _23.12.2021_

Oggetto: Mancato assolvimento obbligo vaccinale. Comunicazioni.

A tutti i Medici Chirurghi e Odontoiatri iscritti all’OMCeO di Ravenna - Loro sedi

Cari Colleghi,

vi informo che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, in questi giorni tutti gli Ordini dei Medici ed Odontoiatri d’Italia hanno ricevuto, per il tramite della Federazione Nazionale, attraverso la Piattaforma nazionale -DGC, l’elenco degli iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale.

Per il nostro Ordine l’elenco è di 247 iscritti.

Tra essi vi sono presumibilmente anche Colleghi che, per varie ragioni, non hanno ancora effettuato la terza dose di vaccinazione, obbligatoria per tutti gli esercenti le professioni sanitarie dal 15/12/2021.

Gli Ordini sono ora tenuti per legge all’invio di una lettera di diffida (a mezzo PEC) ai Medici ed Odontoiatri presenti nell’elenco per invitarli a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione, l’eventuale documentazione comprovante:

  • l’effettuazione della vaccinazione con certificato di vaccinazione;
  • ovvero l’omissione o il differimento della stessa attestata dal proprio medico di medicina generale. Detta certificazione deve essere rilasciata unicamente dal proprio medico di famiglia e redatta dallo stesso, a pena di inefficacia, secondo le indicazioni fornite nelle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione e differimento dalla vaccinazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del DL n. 44-2021 così come sostituito dal DL n. 172/2021;
  • ovvero la presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della PEC di diffida;
  • o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 attestata con certificazione del proprio medico di famiglia.

Qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC su indicata, gli Ordini dovranno procedere ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del DL 44-2021 sempre come sostituito n. 172-2021, alla immediata sospensione dall’esercizio professionale del Medico o dell’Odontoiatra iscritto.

La sospensione avrà efficacia fino alla data di comunicazione al proprio Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

L’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’albo configura illecito penale di rilevanza anche disciplinare.

Cordiali saluti. Il Presidente - Dottor Stefano Falcinelli