NEWS!! Vista l’importanza e le ripercussioni sull’attività dei medici introdotte dalla legge del 23 marzo 2016, n. 41 – relativamente all’omissione di referto (art. 365 c.p.) l’omissione di denuncia (art. 361 e 362 cp) correlato al reato di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590-Bis cp, si ripropone l’articolo pubblicato lo scorso 6 ottobre contenente la circolare FNOMCEO, invitando i medici ad una attenta lettura.

Per le modalità di trasmissione del referto alle autorità ex art. 365 cp da parte del medico e di ogni altra denuncia, vista la casistitca indicata dalla legge, a seguito di delucidazioni del Presidente con il Prefetto e e il Direttore aministrativo della Procura di Ravenna, si comunica che è possibile l’inoltro delle comunicazioni alla PEC seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ricordando che è NECESSARIO l’invio esclusivamente dalla PEC personale del sanitario.

6 OTTOBRE 2017 – Si pubblica la circolare della FNOMCEO n. 93 relativa agli obblighi per i Medici secondo art. 590-bis del Codice penale. La circolare chiarisce gli aspetti di particolare interesse per la professione medica inerente a tale articolo di legge.

Allegato: pdf COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 93 – Art. 590-bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Obblighi per i medici (1.39 MB)