Cari colleghi, il decreto legge n. 76/2020 sulle misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale prevede all’art. 37 che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC – posta elettronica certificata, già obbligatorio per legge dal 2010) all’albo è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza (vedi anche Comunicazione FNOMCEO n. 140).

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L’omessa pubblicazione dell’elenco dei domicili digitali e/o e le PEC previsto dalla legge, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

La legge di conversione potrebbe modificare il decreto legge, ma invitiamo tutti gli iscritti nel più breve tempo possibile a comunicare tale indirizzo PEC in quanto se non ci saranno modifiche al decreto l’Ordine dovrà essere puntuale nell’applicazione della norma.

Per praticità:

  • Per chi ha la PEC, si consiglia di controllare se questa sia effettivamente attiva e funzionante e di averla comunicata all’Ordine;
  • Per chi non ha ancora l’indirizzo PEC, si consiglia di provvedere immediatamente all’acquisto di una casella di Posta Elettronica certificata, con qualunque provider di fiducia o attraverso la convenzione ordinistica

Il Presidente – Dottor Stefano Falcinelli

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