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La Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185), all’articolo 16 comma 7, stabilisce che:

“i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.”

La Posta Elettronica Certificata è il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, l’equivalente on-line di una raccomandata cartacea.

“Certificare” l’invio e la ricezione – i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici – significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Per attivare una casella di posta elettronica certificata è necessario rivolgersi ai Gestori del servizio, iscritti in apposito elenco tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

Il DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche tra privati cittadini.
Per ulteriori informazioni e FAQ:

Sempre in tema di ReGIndE, si rende noto che nel novembre 2014 il Ministero della Giustizia ha comunicato alla FNOMCeO che allo stato attuale non è nelle condizioni di adottare una funzionalità che gli permetta di recuperare gli indirizzi PEC dall’INIPEC, pertanto se ne farà carico la FNOMCEO con l’ausilio dell’Ordine attraverso i flussi telematici già in essere dal 2009. (Circolare n. 97 FNOMCEO del 05.12.2014)

Molti iscritti ci chiedono se le PEC gratuite del Governo (le cosiddette PEC AL CITTADINO) possano essere considerate valide anche per i PROFESSIONISTI. La circolare del 10 settembre 2013 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che gli indirizzi PEC AL CITTADINO NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’ADEMPIMENTO della legge n. 2/2009 art. 16 comma 7 (vedi anche Comunicazione FNOMCEO n. 81/2013)