Con comunicazione n. 82-2021 FNOMCEO ha ribadito l'obbligo della comunicazione al proprio Ordine professionale  del domicilio digitale PEC. si legge nella circolare:

 "Art.16, comma 7-bis, del DL n.185/2008 convertito in Legge n.2/2009 come da ultimo modificato dall’art.37 del DL n.76/2020.

Si ribadisce che la novità introdotta dall’art.37 del decreto su citato consiste nel prevedere un nuovo regime sanzionatorio in caso di inadempienza dell’iscritto al quale l’Ordine non può  sottrarsi, come più volte sottolineato, atteso che la normativa su indicata dispone che l’omessa pubblicazione o il mancato aggiornamento degli indirizzi in oggetto potrebbero costituire, laddove reiterati, motivo di commissariamento dell’Ordine inadempiente da parte del Ministero vigilante."

Sulla base della normativa di legge il Consiglio direttivo ha deliberato l'invio con Raccomandata e ricevuta di ritorno delle diffide ad adempiere alla comunicazione del domicilio digitale PEC entro 30 giorni dall'invio della diffida a coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo.

Trascorsi i 30 giorni dal ricevimento della Raccomandata, si procederà nostro malgrado alla sospensione dall'Albo per coloro che non avranno ottemperato all'obbligo di legge.

Per saperne di più si indicano i link agli articoli precedenti inerenti all'obbligo del Domicilio digitale PEC:

Articolo del 02.02.2021 - Obbligo domicilio digitale - PEC

Articolo del 29.09.2020 - Obbligo domicilio digitale - PEC