AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
Regime di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti
L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE DAL 2004 FINO AL 2023
La Regione Emilia Romagna aveva approvato la delibera per l´autorizzazione e l´accreditamento delle strutture sanitarie (Delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2004, n.327-pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n.28 del 27.2.2004) che ridefinisce le procedure e i requisiti per l´autorizzazione e l´accreditamento delle strutture sanitarie “APPLICAZIONE DELLA L.R. 34/98 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE. REVOCA DEI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI.”
L´autorizzazione è indispensabile al funzionamento della struttura e mira a garantirne la sicurezza.
L´accreditamento fornisce lo status di soggetto idoneo ad operare per conto del Servizio sanitario nazionale ed è finalizzato a garantire la qualità dell´intero processo assistenziale. Con la delibera vengono ricondotti in una unica normativa i provvedimenti necessari a dare applicazione alla legge regionale 34/98 contenente le “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
L´autorizzazione al funzionamento riguarda tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi sanitari. Prevede il possesso di requisiti – strutturali, impiantistici, di attrezzature – che attengono tipicamente alla destinazione sanitaria di una struttura.
Per tutti gli ospedali, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi pubblici e privati già in possesso di autorizzazione, la delibera definisce nuovi requisiti in particolare riguardo alle procedure per la prevenzione del rischio biologico, vale a dire il rischio di contrarre infezioni. I nuovi requisiti vengono applicati in tutte le strutture costruite ex novo e in tutti gli ampliamenti o ristrutturazioni di strutture esistenti.
La delibera prevede la necessità di autorizzazione al funzionamento – fino al 2004 ancora non richista – anche per gli studi professionali odontoiatrici, di chirurgia ambulatoriale, e, in generale, per gli studi professionali le cui attività possono comportare rischi per la sicurezza del paziente (ad esempio strutture in cui si fanno endoscopie). Entro 180 giorni dalla approvazione della delibera (cioè dal 23/2/2004) tutti gli studi professionali con tali caratteristiche che operano per il Servizio sanitario regionale o privatamente, hanno dovuto presentare domanda di autorizzazione.
L´autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune in cui ha sede la struttura, a seguito di istruttoria di una apposita Commissione dell´Azienda sanitaria locale di riferimento (Commissione legge regionale 34/98).
In tutte le strutture sanitarie, inoltre, devono ovviamente essere applicate tutte le norme di sicurezza che discendono dalla legislazione generale: norme relative agli impianti elettrici, agli impianti antincendio, alla antisismica, alla sicurezza del lavoro.
L'ACCREDITAMENTO CON IL SSN
L´accreditamento istituzionale è l´atto che conferisce alle strutture sanitarie e ai professionisti lo status di “soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale”.
Prevede il possesso di requisiti – ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli dell´autorizzazione – che fanno riferimento alla qualità dell´assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. Essi riguardano le procedure assistenziali, i percorsi assistenziali, i requisiti professionali degli operatori, i risultati dell´assistenza.
La delibera stabilisce che in Emilia-Romagna l´accreditamento sarà rilasciato a quei soggetti – pubblici e privati – che risultino funzionali “alle esigenze della programmazione regionale, elaborata in relazione al fabbisogno assistenziale della popolazione”.
Il direttore generale alla sanità e alle politiche sociali della Regione, con una propria determinazione, definirà i tempi per l´inizio delle attività di accreditamento che avverrà a partire dalle strutture sanitarie pubbliche e private già provvisoriamente accreditate.
L´accreditamento è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna (assessorato Sanità), dopo una istruttoria tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti condotta dall´Agenzia sanitaria regionale.
La delibera non riguarda l´accreditamento delle strutture e dei professionisti che svolgono attività specialistiche ambulatoriali e, in proposito, rimanda ad un successivo e apposito atto della Giunta regionale.
Per le attività sanitarie soggette ad autorizzazione ai sensi della D.R.G. 327/04 (poliambulatori, studi,ecc.): non era più dovuta l’autocertificazione quadriennale sul possesso dei requisiti autorizzatori.
La legge regionale n. 4 del 19.2.2008 abrogò diversi articoli della legge regionale n.34 del 1998 fra i quali l’art.5 che prevedeva l’autocertificazione da parte del legale rappresentate della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’attività; autorizzazione che era da inviare al Comune. In base all’art. 20 della legge regionale 4/2008 rimane comunque la funzione di vigilanza in capo al Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL territorialmente competente.
IMPORTANTE!
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1919 DEL 13 NOVEMBRE 2023
Procedure applicative in materia di Autorizzazione delle attività sanitarie e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
Si riporta di seguito la delibera di Giunta Regionale n. 1919 del 13 novembre 2023, recante “Legge Regionale n. 22/19 – Procedure applicative in materia di Autorizzazione delle attività sanitarie e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di Anagrafe Regionale”.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 355 del 20 dicembre 2023, ma solo ora 13 marzo 2024, la regione ha pubblicato la giusta modulistica e informato gli Ordini, nonostante le pagini del sito regionale sono in continuo aggiornamento.
Nella riunione della Consulta delle Professioni sanitarie e Socio-sanitarie svoltasi in Assessorato alla Salute e Walfare della Regione Emilia-Romagna tenutasi la prima settimana di marzo 2024, i funzionari della Regione hanno relazionato sulle principali notivà della delibera.
Uno dei nuovi adempimenti principali riguarda la comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
Si tratta degli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione in quanto caratterizzate da minore complessità clinica e organizzativa, minore invasività delle cure rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (LR n. 22-2019, art. 7 comma c)
In sostanza si tratta delle tipologie di strutture sanitarie (studi medici) non elencati in tabella 1 o non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8/ter, comma 2 del D.lgs n. 502-1992.
I moduli per la comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, utili in tal senso, sono il n. 8 e il numero 8BIS:
Le Comunicazioni di svolgimento di attività sanitaria dovevano pervenire ai Comuni ove ha sede lo studio entro il giorno 3 giugno 2024; IL TERMINE E' STATO PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2024 - ATTENZIONE! IL MODULO 8 BIS E' CAMBIATO;
A partire dall’01/01/2025 il modulo 8bis non sarà più accessibile, sarà disponibile solo il modulo 8 per gli studi nuovi avviati a decorrere dal 1/1/2025, i quali dovranno presentare la Comunicazione di Svolgimento di Attività Sanitaria precedentemente all’avvio dello studio e possedere, altresì, al momento della Comunicazione tutti i requisiti strutturali richiesti per gli studi e per il profilo professionale dell’attività sanitaria concretamente resa.
N.B. Le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari sono da intendersi a tutti gli effetti valide e non vanno ripresentate.
Le strutture sanitarie richiamate al punto precedente DOVEVANO adeguarsi ai requisiti autorizzativi secondo la delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 entro 180 giorni decorrenti dalla data di approvazione della specifica modulistica (Modulo 8-bis) cioè entro il giorno 1° ottobre 2024; QUESTO TERMINE E' STATO PROROGATO AL 31.12.2025.
La trasmissione della modulistica va effettuata attraverso la piattaforma unica SUAP_ER, la quale è in corso di aggiornamento E PER L'INVIO DEI DOCUMENTI E' NECESSARIA LA FIRMA DIGITALE
Il link suddetto contiene anche tutta la modulistica per ogni tipo di autorizzazione da richiedere, compresa la modulistica per cambio di direzione sanitaria per le strutture complesse, cambio di proprietà o ragione sociale, inserimento o rimozione di nuove discipline specialistiche, attivitazione, sospensione o riattivazione della attività sanitaria.
Per richieste informazioni, chiarimenti e segnalazioni inviare mail al Coordinatore Regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento:
In allegato riportiamo le leggi inerenti l'argomento in ordine cronologico, compresa la nuova legge regionale e le slides esplicative.
pdf 1 delibera n 327 23 02 04 (2.30 MB)
pdf 2 DELIBERA Giunta Reg ER 2520 del 6 12 04 (235 KB)
pdf 3 DETERMINA REGIONE 14526 11 10 05 (304 KB)
pdf 4 delibera reg Emilia Romagna 292 odont 14 2 2005 (17 KB)
pdf 5 delibera Reg Emilia Romagna 293 14 2 2005 (22 KB)
pdf 6 Circolare E R 6156 del 16 2 2005 day surgery linee guida (1.19 MB)
pdf 7 DELIBERA REG 559 2000 (184 KB)
pdf 8 Delibera regionale 1919 del 13 11 2023 (761 KB)
pdf 9 INCONTRO CPSSS 7 MARZO 2024 PRESENTAZIONE DOTT SSA FOLEGANI LEGGE REGIONALE 22 2019 (330 KB) - Le slides indicano la scadenza del 19 marzo 2024, si rammenta la proroga al 3 giugno 2024
pdf LEGGE REGIONALE 13 11 23 N1919 (1.51 MB)
pdf DG Proroga Termini Comunicazione att sanitaria 30sett 2004 timbrato (183 KB)
pdf Allegato 1 NOTA Interpretativa Comunicazione att sanitaria 30sett timbrato (317 KB)