Il decreto Mille proroghe (DL 29 dicembre 2022 n. 198) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 303 del 29.12.2022) ha esteso l’esenzione di1/3  dei crediti formativi acquisiti all’anno 2023 ed ha spostato il termine al 31 dicembre 2023  per completare il quadriennio ECM (quindi non si parla più di triennio 2020-2022 ma di quadriennio 2020-2023).

L'articolo aggiornato della legge 29  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,diventa:

Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) — 1. I crediti formativi del *quadriennio 2020-2023,* da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività  professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.