Il termine del 31 dicembre 2024 è scaduto e a tutt'oggi la Regione non ha comunicato proroghe (leggi articolo)
Si comunica che sul sito dell'Ordine è presente la pagina informativa per gli studi professionali al link: Lo studio professionale - le autorizzazioni per lo svolgimento di attività sanitarie
Oltre a indicare in ordine cronologico le leggi regionali che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento di ogni tipo di struttura sanitaria, sono elencate le novità riguardanti la Delibera n. 1919-2023 relativa all'applicazione della L.R. n. 22-2019 - che dà nuove procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitare e comunicazione di svolgimento di attività sanitarie.
Uno dei nuovi adempimenti principali riguarda la comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
Si tratta degli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione in quanto caratterizzate da minore complessità clinica e organizzativa, minore invasività delle cure rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (LR n. 22-2019, art. 7 comma c)
In sostanza si tratta delle tipologie di strutture sanitarie (studi medici) non elencati in tabella 1 o non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8/ter, comma 2 del D.lgs n. 502-1992.
I moduli per la comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, utili in tal senso, sono il n. 8 e il numero 8BIS:
MODULO n. 8 - PER GLI STUDI DI NUOVA ATTIVAZIONE, EFFETTUATA DOPO IL 20 DICEMBRE 2023; (LO STUDIO POTRA' OPERARE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE)
MODULO N. 8 bis - PER GLI STUDI GIA' PRESENTI E ATTIVATI ANTECEDENTEMENTE IL 20 DICEMBRE 2023 oppure AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- degli studi esistenti al 20/12/2023 a norma della DGR 1919/2023 (che possono fruire delle deroghe ai requisiti strutturali e delle proroghe temporali).
- degli studi equiparati agli esistenti anche se avviati dopo il 20/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (laddove siano in grado di esibire un documento utile a dimostrare di avere avviato le pratiche per l’apertura dello studio prima del 20/12/2023: rogito di acquisto, compromesso, contratto di affitto, concessione edilizia, etc.) che possono fruire delle deroghe ai requisiti strutturali al pari degli esistenti a seguito della nota interpretativa PG. 30/09/2024.109.0990.U e delle proroghe temporali sempre al pari degli esistenti a seguito della nota proroga termini del 30/09/2024.109.5375.U,
- degli studi nuovi (che NON hanno titolo per essere equiparati agli esistenti) avviati dopo il 20/12/2023 o in corso di avvio entro il 31/12/2024 che fruiscono solo della proroga termini: al 31/12/2024, per presentare la Comunicazione a prescindere da quando hanno avviato lo studio; al 31/12/2025 per eseguire i lavori strutturali non derogabili, non presenti al momento dell’avvio, ma richiesti dalla DGR.1919/2023. e/o nota interpretativa PG. 30/09/2024.109.0990.U (es. dimensioni studio richiesti 12mq, non derogabile !)
La comunicazione per gli studi già operanti al 20 dicembre 2023 (vecchi studi) doveva deve essere trasmessa al Comune dove è ubicato lo studio stesso entro il 19 marzo 2024, questo termine , viste le richieste degli Ordini professionali della regione è stato prorogato appunto solo per per le strutture già operanti al 20 dicembre 2023, pertanto:
Le Comunicazioni di svolgimento di attività sanitaria dovevano pervenire ai Comuni ove ha sede lo studio entro il giorno 3 giugno 2024; IL TERMINE E' STATO PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2024 - ATTENZIONE! IL MODULO 8 BIS E' CAMBIATO;
A partire dall’01/01/2025 il modulo 8bis non sarà più accessibile, sarà disponibile solo il modulo 8 per gli studi nuovi avviati a decorrere dal 1/1/2025, i quali dovranno presentare la Comunicazione di Svolgimento di Attività Sanitaria precedentemente all’avvio dello studio e possedere, altresì, al momento della Comunicazione tutti i requisiti strutturali richiesti per gli studi e per il profilo professionale dell’attività sanitaria concretamente resa.
N.B. Le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari sono da intendersi a tutti gli effetti valide e non vanno ripresentate.
Le strutture sanitarie richiamate al punto precedente DOVEVANO adeguarsi ai requisiti autorizzativi secondo la delibera di Giunta regionale n. 1919/2023 entro 180 giorni decorrenti dalla data di approvazione della specifica modulistica (Modulo 8-bis) cioè entro il giorno 1° ottobre 2024; QUESTO TERMINE E' STATO PROROGATO AL 31.12.2025.
La trasmissione della modulistica va effettuata attraverso la piattaforma unica SUAP_ER, la quale è stata aggiornata per permettere l'inserimento della nuova modulistica, è NECESSARIA LA FIRMA DIGITALE
VISTA LA COMPLESSITA' DELL'ARGOMENTO, si invitano i titolari degli studi medici di richiedere le informazioni preventivamente all'Ufficio delle Attività Produttive (SUAP) del proprio comune e all'Ufficio Igiene dell'Azienda USL della Romagna.
Le informazioni dell'Ufficio Igiene (per il distretto di Ravenna) possono essere richieste ai numeri: 0544286698 oppure 0544286671 - inviare eventualmente una mail con la richiesta di informazioni a:
PER ULTERIORI QUESITI E' STATA ISTITUITA UNA CASELLA DI POSTA DEDICATA DA PARTE DELLA REGIONE:
PROCEDURE INIZIALI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SUAPER:
1) Accedere alla Piattaforma SUAPER dal link: SUAPER - AREA PERSONALE
2) Selezionare il Comune di competenza e cliccare sul pulsante rosso AVVIA COMPILAZIONE
3) Cliccare su SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE, si aprirà il menù a tendina, cliccare su AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
4) Cercare STRUTTURE SANITARIE E poi mettere la spunta su "Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici .... ecc e cliccare il pulsante rosso SALVA E PROCEDI, ricordarsi di spuntare anche la dicitura "dichiaro di aver preso visione dell'informativa"
5) Cliccare sul modulo di interesse (8 oppure 8BIS), e poi di nuovo sul pulsante rosso SALVA E PROCEDI
6) Si può scaricare il fac simile per leggerlo in anteprima, per proseguire con la comunicazione è necessario effettuare il LOGIN con il proprio SPID personale o CIE, per l'invio finale dei documenti è necessaria LA FIRMA DIGITALE