Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
    (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

Sezione relativa all’Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all’art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

N.B. =

L'Ordine non è tenuto alla costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis  D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 che prevede espressamente: “Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura  associativa,  con  propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni  di cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica.

Ai fini delle attestazioni di legge, se applicabili, l'Organismo con funzioni analoghe all'OIV presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna è rappresentato dal RPCT, Dr. Sandro Vasina.

 

  • (Per le attestazioni ai sensi di legge, vedi il menù a tendina)