Normativa di riferimento
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
N.B. = Obbligo non applicabile:
La disposizione di cui al comma 2 bis dell’art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla Legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell’art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell’art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.Lgs. 150/09.
La Legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l’OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell’ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.
OBBLIGO NON APPLICABILE (VEDI NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL MENU' A TENDINA)